Aggiornamento dell’Elenco dei cittadini residenti all’Estero

Con la Circolare n. 13/2019 del 14 novembre 2019 il Ministero dell’Interno ha reso noto l’aggiornamento dell’Elenco dei cittadini residenti all’Estero così come disposto dall’art. 5 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”. In base alle previsioni contenute nell’art. 5 del Dpr. n. 104/2003, concernente il Regolamento di attuazione della Legge n. 459/2001, la Direzione centrale ha condiviso con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) i criteri di confronto informatico, tra i dati contenuti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e quelli registrati negli schedari consolari. Dal confronto sono emerse alcune posizioni rivelatesi anomale, indicate nella Nota Tecnica allegata alla Circolare in esame.

I Comuni dovranno dunque svolgere quanto prima le necessarie verifiche secondo l’ordine prioritario di trattazione che segue:

1 – Aire Elenchi anomalie “Soggetti con tipo elettore non valorizzato”;

2 – Aire Elenchi anomalie “Soggetti scartati nell’ Elenco Unico”;

3- Aire Elenchi anomalie “Soggetti con sesso F, divorziati ma con cognome coniuge valorizzato (solo Aire)”;

4 – altri elenchi.

In relazione all’aggiornamento dell’Elenco, i Comuni che ancora non sono transitati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente dovranno inviare all’Aire centrale del Viminale entro e non oltre il 31 dicembre 2019, i dati aggiornati dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti nella propria anagrafe mentre i dati dei Comuni transitati in Anpr sono già disponibili presso il Ministero.

Per la redazione dell’aggiornamento dell’Elenco, tutti i Comuni sono tenuti ai seguenti adempimenti:

verificare l’esattezza e la completezza dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all’estero, anche con riferimento al dato relativo all’indirizzo estero, per evitare l’inserimento nel suddetto Elenco di dati non corretti o incompleti;
procedere tempestivamente alla trattazione delle comunicazioni degli Uffici consolari (iscrizione, variazione, cancellazione) per evitare disallineamenti con i dati contenuti negli schedari consolari;
effettuare la cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari, per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita;
valorizzare il campo “Posizione elettore” (elettore, non iscritto nelle Liste elettorali, perdita del diritto di voto.
Il corretto utilizzo del campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle Liste elettorali, perdita del diritto di voto) risulta fondamentale per procedere alla formazione dell’Elenco degli elettori all’estero e garantire ai connazionali il regolare esercizio del diritto di voto. La mancanza o l’omesso aggiornamento di tale informazione, in caso di consultazioni elettorali, comporta per i Comuni lo svolgimento di un ulteriore adempimento consistente nella predisposizione degli elenchi aggiuntivi. I Comuni che già sono transitati in Anpr dovranno inoltre segnalare al fornitore software di riferimento l’esigenza che la funzionalità di aggiornamento della posizione elettorale sia garantita dal software gestionale in utilizzo.

Per visionare l’elenco delle anomalie riscontrate e ricomprese nell’allegato alla Circolare in esame occorre accedere alla funzionalità prevista nella stessa.

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-013-servdemo-14-11-2019.pdf?fbclid=IwAR3jaP4ffOVL1bytRTBMyvIJ70Y4QxPL-Xn3v6pMsxcyBrevl5_iiff1qWY

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