Radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione all’estero: NUOVA DISCIPLINA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020

Dal 1 gennaio 2020 entrera’ in vigore una nuova disciplina che regolamenta la radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione all’estero.

Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all’estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione.

Pertanto, dal 1 gennaio 2020, la radiazione dovra’ essere richiesta PRIMA che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge. Una volta effettuata la radiazoine, il veicolo cancellato potra’ circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria previsti dall’art. 99 del Codice della Strada.

In consenguenza, quindi, delle nuove modalita’ sopra descritte, a partire dal 1 gennaio 2020 i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero non potranno piu’ chiedere la radiazione del veicolo dal PRA per esportazione tramite il Canale Consolare.

Tale servizio permane, invece, con le attuali modalita’ comunicate con nota n. 10514 del 29/12/2015, per le richieste di cancellazione di veicoli esportati e reimmatricolati all’estero in data anteriore al 1 gennaio 2020, allegando copia della relativa carta di circolazione all’estero.

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